Fonte: guidaacquisti.net
...A coprire eventuali danni che si posso provocare a cose o a persone con il proprio veicolo a motore. Con la polizza RC auto è la compagnia assicuratrice che paga i danni ai terzi, provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente.
La polizza inoltre copre anche i danni ai passeggeri,limitatamente a quelli fisici. Quindi ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza RC auto.
E’ stabilito dalla legge 990 del 24 dicembre 1969, e successive
modifiche.Questa legge obbliga le compagnie assicurative a risarcire
gli eventuali danni provocati a terzi dalla guida di un veicolo a
motore. L’assicurato, per questa copertura, ha l’obbligo di pagare un
premio assicurativo. In questo momento in Italia le assicurazioni sono
disciplinate dal Codice delle assicurazioni, completamente in vigore
nel 2007. Le società assicuratici sono enti soggetti a certificazione,
iscritte all’ISVAP (Istituto vigilanza sulle assicurazioni) La polizza
di Responsabilità Civile auto è un documento che attesta la stipula del
contratto con la società assicuratrice.
Tale
documento deve contenere le generalità dei contraenti, il tipo e la
targa del veicolo, le coperture e i massimali previsti, le eventuali
franchigie, l’importo del premio e la durata del contratto. È molto
importante fornire informazioni corrette alla compagnia (i dati sul
veicolo e la targa, la residenza, l’indicazione dei guidatori, con la
loro età e professione eccetera). Infatti qualora tali informazioni
risultassero inesatte o errate, incomplete o reticenti, la compagnia di
assicurazione potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura.
Quindi
dopo avere liquidato gli eventuali danni a terzi, potrebbe obbligare
l’assicurato a rimborsare in tutto o in parte la somma versata,
attraverso la rivalsa. Altro elemento importante da ricordare è che
circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del
veicolo, più una sanzione pari a euro 2235,00, oltre all’obbligo di
risarcire personalmente i danni eventualmente provocati a terzi. Anche
il mancato pagamento del premio nei termini previsti dal contratto
presuppone l’applicazione delle stesse sanzioni, in quanto equivali ad
essere privi di assicurazione.


